Recupero crediti per privati e aziende

azienda privata

Il recupero crediti di privati e aziende, procedure operative: fasi di gestione credito insoluto, stragiudiziale e giudiziale, supporto dello studio legale

Un servizio integrato, denominato Credit Solutions, volto a gestire il credito insoluto sia in fase stragiudiziale che giudiziale, con il supporto di uno studio legale fiduciario integrato. Interveniamo nel momento in cui il creditore abbandona l’attività di recupero diretto, prima di intraprendere eventualmente l’azione giudiziale. Operiamo al fianco del cliente al fine di rendere maggiormente sostenibili i notevoli costi fissi dalla gestione dei crediti insoluti.

Al fine di illustrare meglio le procedure operative è doveroso riportare le definizioni di Credito Insoluto e Credito Commerciale.

LE PROCEDURE OPERATIVE:

FASE STRAGIUDIZIALE

  • Sollecito di pagamento

Il primo passo per recuperare un credito scaduto, è quello di scrivere lettera formale al debitore. Generalmente si scrive un primo sollecito dal tono cordiale, poi un secondo sollecito dal tono più deciso. I solleciti possono essere inviato a mezzo lettera o a mezzo strumenti digitali; poi, in caso di tentativo infuttuoso, anche  con telefonate effettuate da personale qualificato.

  • Costituzione in Mora

Nel caso in cui il debitore non proceda con il pagamento del dovuto si invia un ultimo sollecito con la costituzione in mora. La messa in mora, prevista all’art. 1219 codice civile, si traduce nella redazione di una lettera avente valore legale da recapitare al debitore moroso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano o posta elettronica certificata. Con la lettera si informa il debitore che. qualora non dovesse pagare quanto dovuto entro il termine indicato nel documento, si procederà al recupero del credito per via giudiziale.

  • Interventi telefonici

In caso di sollecito epistolare infruttuoso, la società di recupero crediti può puntare al sollecito telefonico che mira a entrare in contatto con il debitore, attraverso l’intervento di operatori specializzati e nel pieno rispetto della normativa legislativa e deontologica vigente, e sollecitare in via bonaria il pagamento di quanto dovuto. L’operatore deve presentarsi chiaramente e indicare il credito per il quale sta eseguendo il sollecito; deve anche specificare chi è il creditore che si è rivolto a lui per recuperare il suo credito. Le telefonate non possono essere fatte con numero sconosciuto oppure con una voce registrata.

  • Invito al contatto

Gli agenti di recupero crediti, attraverso il contatto “fisico” con il debitore, prendono visione della reale situazione, verificano la fattibilità del recupero e tentano di concordare un piano di rientro, anche parziale o in forma rateale.

  • Incasso domiciliare del credito

L’attività di sollecito e recupero del credito può essere esercitata in modalità domiciliare, in contemporanea o successivamente all’attività di “phone collection”; consiste nella visita effettuata presso il domicilio del debitore,  con l’obiettivo di trovare una composizione bonaria della controversia. La visita domiciliare non può essere fatta in maniera invadente o aggressiva; deve essere effettuata in orario di lavoro: dalle ore 8 alle ore 20, nel rispetto della normativa e della deontologia vigente.

  • Eventuali visite domiciliari successive

Se il debitore si rifiuta di parlare con l’esattore o comunque decide di non trovare nessun accordo e pagare, la società di recupero crediti potrebbe inviare anche un altro esattore domiciliare.

  • Sollecito telefonico dello Studio legale fiduciario

L’avvocato fiduciario per il recupero crediti è una figura professionale che può prestare assistenza in tutte le fasi della procedura volta a riscuotere il valore di beni e prestazioni. Lo Studio Legale fiduciario può redigere una lettera di sollecito che avverte il debitore che la pratica è stata presa in carico da avvocati, indica l’ammontare del debito, richiama le scadenze e concede al debitore un termine, entro il quale lo stesso può regolarizzare la sua posizione, con l’avvertenza che in mancanza di riscontro il creditore potrebbe procedere per le vie giudiziali. Spesso una lettera di sollecito scritta da un Avvocato professionista ottiene il recupero del credito.

  • Lettera monitoria dello Studio legale fiduciario

Lo Studio Legale fiduciario può redigere una lettera di messa in mora diretta al debitore che non paga. Una lettera monitoria sottoscritta da un avvocato professionista ha molte probabilità di essere presa in considerazione dal debitore, il quale nella maggior parte dei casi si mette in contatto con il legale o con il creditore per saldare il proprio debito, per il timore di subire un’azione esecutiva.

  • Determinazione finale

Il creditore é sempre coivolto nei processi decisionali ce riguardano la pratica di recupero credito. Al termine di ogni fase di intervento é sempre aggiornato sugli esiti e sulle probabilità di recupero del credito e informato sull’opportunità o no di procedere nel recupero del credito e, in caso positivo, con quali mezzi. Spetterà sempre al creditore la decisione finale di continuare oppure interrompere l’azione esecutiva.

  • Restituzione esiti

Se il tentativo di ottenere il pagamento de debito per via stragiudiziale va a buon fine, al creditore viene restituito quanto gli spetta maggiorato degli interessi moratori.

  • Attestato di inesigibilità

Un credito viene considerato inesigibile nei casi in cui si verificano condizioni precise e certe che ne rendono praticamente impossibile la riscossione. La relazione rilasciata dalla società di recupero crediti attestante l’esito infruttuoso del intervento viene considerata documentazione valida al fine di comprovare l’inesigibilità del credito insoluto.

Oltre all’attestazione di inesigibilità, le società specializzate di recupero crediti sono in grado di offrire altri strumenti informativi utili a fornire la documentazione necessaria per supportare la dichiarazione di inesigibilità del credito insoluto, quali ad esempio gli accertamenti economico-patrimoniali specifici effettuati nei confronti del soggetto debitore (indagini di solvibilità del debitore, sui beni posseduti dallo stesso e sulle altre garanzie patrimoniali).

FASE GIUDIZIALE

  • Istanza di “Decreto Ingiuntivo”

Se tutti i tentativi di recuperare il credito in via stragiudiziale non sono andati a buon fine, in caso di credito certo, liquido ed esigibile, il creditore può rivolgersi al giudice e richiedere il decreto ingiuntivo al fine di promuovere una azione esecutiva sui beni del debitore. Se non sussiste alcun motivo per respingere il ricorso, il giudice pronuncia decreto che ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta entro 40 giorni dalla notifica del decreto con l’avvrtimento espreso che nello stesso termine potrà essere fatta opposizione e che, in mancanza della stessa, si procederà ad esecuzione forzata. Il decreto diviene inefficace se non é notificato entro 60 giorni dalla pronuncia. la domanda uò, però, essere riproposta successivamente.

Nel caso di opposizione all’ingiunzione verrà pronunciata una sentenza di accoglimento o di rigetto.

Il decreto ingiuntivo diviene esecutivo in caso di mancata opposizione nei termini stabiliti dalla legge o di rigetto dell’opposizione.

  • Atto di precetto

Divenuto esecutivo il decreto ingiuntivo, si procede alla notifica dell’atto di precetto.

Il precetto consiste nella formale intimazione ad adempiere l’obbligo risultante da un titolo esecutivo entro un termine non minore a 10 giorni, con l’avvertimento che, mancando l’adempimento, si procederà all’esecuzione forzata.

L’atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c. deve contenere a pena di nullità:

  • L’indicazione delle parti
  • La data di notificazione del titolo esecutivo (nel caso questi sia stato notificato precedentemente alla notifica dell’atto di precetto)
  • La trascrizione del titolo esecutivo (solo quando questa sia richiesta espressamente dalla legge, ad es. cambiali e assegni)

Il precetto deve essere notificato personalmente alla parte ai sensi degi artt. 137 e seguenti cdice procedura civie. Diventa inefficace se l’eecuzione non é iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione.

Ai sensi dell’art. 482 codice procedura civile l’esecuzione forzata non può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prims che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso, ma il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi é pericoli nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata.

  • Pignoramento

L’espropriazione forzata é quel tipo di processo esecutivo costitutito d un complesso di atti diretti a ottrarre coattiamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimono e convertirli in denaro, da consegnare al creditore. Può essere mobiliare o immobiliare.

Il pignoramento é l’atto con cui inizia qualsiasi tipo di espropriazione. Consiste in una ingiunzione con cui l’Ufficiale Giudiziario intima al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Può avere ad oggetto: beni determinati scelti tra tutti i beni rientranti nel patrimonio del debitore oppure beni appartenenti a terzi.

Ai sensi del’art. 2911 codice civile, il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca.

Il debitore, ai sensi dell’art. 494 codice procedura civile, può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore oppure depositande nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.